segui Armietiro.it su:

La legge 110/75

Pubblichiamo integralmente il testo della norma forse più importante della legislazione armiera italiana, la legge 110 del 18 aprile 1975, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975

La legge 110/75

18. Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi.
Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto, ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire quarantamila a lire duecentomila (1)
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale e alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

(1) Pena così aumentata ai sensi dell'art. 113, comma 4, della 1. 689/81.

Tutto su:

Commenta la notizia