La circolare del 2002 sulla demilitarizzazione e disattivazione

Le nuove disposizioni in materia di “demilitarizzazione” e “disattivazione” delle armi da sparo

Gazzetta Ufficiale N. 234 del 05 Ottobre 2002

CIRCOLARE 20 settembre 2002, n.557
Nuove disposizioni in materia di “demilitarizzazione” e “disattivazione” delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata delle problematiche inerenti la “demilitarizzazione” e la “disattivazione” delle armi da sparo ed ha ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di armonizzare le disposizioni tecniche gia’ impartite con le circolari n. 559/C.50106.D.94 dell’11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalità delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto, sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.
1. Demilitarizzazione delle armi portatili. Definizione e generalita’.
Per “demilitarizzazione” si intende la trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
1.a. L’intervento tecnico di “demilitarizzazione” deve essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente per territorio che intende attivare le procedure tecniche di “demilitarizzazione”. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua l’intervento. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
1.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di “demilitarizzazione”, ad operazione ultimata deve rilasciare all’interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformita’ alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare. Tale certificazione dovra’ sempre accompagnare l’arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all’originale del certificato deve
essere consegnata a cura dell’interessato alla questura competente; in alternativa puo’ essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento, le operazioni eseguite sull’arma e la loro
conformita’ alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
1.c. Le armi “demilitarizzate” devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che effettua l’intervento di “demilitarizzazione”. Tale verifica deve risultare dall’apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L’arma deve essere presentata al Banco nazionale di prova corredata della documentazione di cui al precedente punto 1.b. Intervenuta la verifica del Banco nazionale di prova, l’interessato deve presentare apposita istanza, secondo le modalita’ previste dal decreto ministeriale 16 agosto 1977, nell’ambito della procedura diretta alla iscrizione dell’arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo o di quella diretta all’attribuzione della classifica di arma comune. L’istanza deve essere corredata anche della documentazione di cui al precedente punto 1.b. nonche’ dell’apposita relazione rilasciata dal Banco nazionale di prova. All’assunzione della qualifica di arma comune il prototipo esaminato e le armi ad esso conformi seguono gli ulteriori adempimenti normativamente previsti per le armi comuni da sparo, ivi compresa l’apposizione dei punzoni del Banco nazionale di prova che certificano, fra l’altro, anche l’avvenuta verifica della correttezza delle operazioni tecniche di demilitarizzazione effettuate sull’arma.
1.d. Le armi “demilitarizzate” all’estero ed importate in Italia devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e sono in ogni caso soggette alle suddette verifiche e prove presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia. L’importatore, all’atto della presentazione al Banco nazionale di prova, esibisce la certificazione, tradotta in lingua italiana, contenente le operazioni eseguite sull’arma, rilasciata dall’organismo estero che ha eseguito la demilitarizzazione. Il Banco nazionale di prova verifica la corrispondenza alle prescrizioni italiane delle operazioni effettuate. In caso di accertata corrispondenza, cura gli adempimenti di cui al precedente punto 1.c. In caso di mancata corrispondenza, previa notifica all’interessato, provvede ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 110/1975.
1.e. Le operazioni di “demilitarizzazione” devono impedire l’utilizzo dei componenti distintivi dell’arma da guerra.
Prescrizioni tecniche.
Le operazioni di “demilitarizzazione” devono riguardare le seguenti parti, meccanismi o congegni secondo le prescrizioni tecniche per ciascuno indicate. L’arma portatile da guerra o tipo guerra puo’ essere considerata “demilitarizzata” in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d’arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:
a) congegno di scatto; la trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico deve essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile. Inoltre deve essere effettuata l’asportazione e/o modifica dei componenti che consentono il funzionamento automatico e la modifica delle relative sedi;
b) tromboncino lanciagranate; se presente, deve essere tornito e portato al diametro di 20 mm e comunque modificato in modo da non poter assolvere alla propria funzione;
c) alzo per lancio granate; deve essere asportato;
d) caricatore; il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Per limitare la capacita’ del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;
e) calcio pieghevole e/o telescopico; non e’ consentito. Se presente deve essere bloccato in apertura in maniera permanente ed irreversibile.
2. Disattivazione.
Definizione e generalita’.
Per “disattivazione” si intende l’operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.
2.a. L’intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato: per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche; per le armi comuni dai soggetti gia’ indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonche’ da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni. Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la procedura tecnica di “disattivazione”. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonche’ i dati identificativi del soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie. La comunicazione in argomento e’ assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
2.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di “disattivazione”, ad operazione ultimata deve rilasciare all’interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformita’ alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare. Tale certificazione dovra’ sempre accompagnare l’arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all’originale del certificato deve essere consegnata a cura dell’interessato alla questura competente; in alternativa puo’ essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento, le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformita’ alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Prescrizioni tecniche.
L’arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo puo’ essere considerata “disattivata” in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d’arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:
a) sistemi di chiusura: devono essere fresati e/o forati longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un diametro non inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresi’ essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle componenti interne e saldati interamente al castello mediante saldature a cordoncino;
b) canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della canna mediante fresatura della stessa passante fino all’anima, a partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino alla fresatura, che deve essere saldato alle estremita’ o bloccato mediante spina trasversale inserita in foro cieco e saldata. Deve inoltre provvedersi a rendere la canna inamovibile rispetto al castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino, oppure a mezzo di traversino passante d’acciaio temperato, di adeguato diametro, saldato alle estremita’;
c) percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o resi inservibili;
d) bipiede, affusti e congegni di puntamento: devono essere immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;
e) baionetta: la baionetta facente parte dell’arma di tipo ripiegabile deve essere resa inoffensiva ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36/1990 e immobilizzata in posizione di chiusura mediante saldatura a cordoncino;
f) pistone per recupero di gas: nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione, deve essere eliminato;
g) otturatore: per moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve essere bloccato in posizione semi aperta;
h) caricatore: ove presente, deve essere saldato o incollato (solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua sede, privato delle parti interne. Deve essere altresi’ effettuata la fresatura dei labbri;
i) tamburo delle armi a rotazione: devono essere fresate le pareti divisorie delle camere con frese di diametro di almeno 3/4 di quello delle camere stesse per una lunghezza non inferiore a 3/4 di quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo irreversibile. Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a disattivazione devono essere private di tutte le minuterie interne, riempiendo i vuoti cosi’ creatisi con materiale della stessa lega e natura di quello della struttura da riempire, saldato mediante cordoncino alle pareti della struttura stessa. Qualora l’arma sia caratterizzata da parti in tecnopolimero, l’operazione di riempimento
dei vuoti interni dell’arma deve essere eseguita con adesivi strutturali.
Le predette operazioni devono rendere l’arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresi’ rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.
3. Disposizioni procedurali.
Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di “demilitarizzazione” o “disattivazione” di armi di cui ai precedenti punti 1.a e 2.a, le questure informano il Ministero per i beni e le attivita’ culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante norme per la tutela dei beni culturali). All’esito dei suddetti adempimenti, le questure provvedono, entro i novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d’atto, ovvero a comunicare all’interessato il parere negativo espresso dall’amministrazione per i beni e le attivita’ culturali. In tale ultimo caso, l’arma si intende soggetta alla “dichiarazione” di cui all’art. 7 del citato testo unico n. 490/1999. Intervenuta la presa d’atto puo’ procedersi alle operazioni tecniche di demilitarizzazione e disattivazione. I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni abilitati alla effettuazione delle operazioni di “demilitarizzazione” e di “disattivazione” delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l’altro, le generalita’ delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Si invitano i sigg. prefetti ed i sigg. questori a prescrivere, ai
sensi dell’art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai titolari delle licenze di cui agli articoli 28 e 31 del medesimo testo unico, l’obbligo, quando procedono all’attivita’ di “demilitarizzazione” o di “disattivazione”, di rilasciare apposito certificato, riportante la matricola originaria dell’arma, che attesti l’operazione effettuata.
Come gia’ evidenziato, ai sensi della normativa vigente (art. 1 della legge n. 110/1975 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.CN/A – Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a “demilitarizzazione” va comunque formalizzata istanza di catalogazione o classificazione dell’arma. I possessori delle armi che siano state sottoposte alle operazioni di “demilitarizzazione” o “disattivazione”, devono procedere, rispettivamente, alla denuncia di detenzione di arma comune ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o alla comunicazione dell’intervenuta trasformazione dell’arma denunciata in simulacro ai sensi dell’art. 58, comma 1, del regolamento esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Gli estremi delle certificazioni di cui al punto 2.b, costituiscono oggetto di inserimento, a cura delle questure, nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni riferite all’arma, mediante inserimento della voce “Arma disattivata”. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le armi “demilitarizzate” o “disattivate” prima dell’ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Le armi demilitarizzate o disattivate in data anteriore alla
pubblicazione della presente circolare debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 559/C.50106.D.94 dell’11 luglio 1994 ed alla circolare n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995. La presente circolare sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I signori questori sono tuttavia invitati a volerne divulgare il contenuto con gli strumenti ritenuti piu’ opportuni, in modo da consentirne la massima diffusione fra gli utenti del settore. Nel raccomandare, per quanto di rispettiva competenza, la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 20 settembre 2002
Il Capo della Polizia
direttore generale della Pubblica sicurezza
De Gennaro

MINISTERO DELL’INTERNO
Circolare 11 luglio 1994, n. 559/C.50106.D.94
Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110

Nella seduta n. 216 del 2 giugno 1994 la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è interessata della “demilitarizzazione” delle armi da fuoco.
L’organo consultivo ha ritenuto opportuno precisare, preliminarmente, la corretta terminologia da applicare in tale ambito e in quello della “disattivazione” delle armi da sparo, i cui aspetti tecnici sono già stati individuati con la circolare n. 50.106/10 CN del 21 aprile 1977.
In particolare la Commissione ha chiarito la seguente distinzione:
1) per “demilitarizzazione”, si deve intendere la trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo;
2) per “disattivazione” si deve intendere l’operazione tecnica mediante la quale un’arma da guerra o comune viene disattivata in modo permanente e irreversibile, al punto da diventare un simulacro.
Questo dicastero fa propria la predetta distinzione terminologica e, sentita la stessa Commissione consultiva centrale armi, per l’operazione di “demilitarizzazione” di cui al punto 1), prescrive i seguenti interventi tecnici da eseguire sulle parti e i congegni dell’arma indicati:

a) Congegno di scatto.
La trasformazione da tiro automatico a semiautomatico dovrà essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile, tale che, impiegando semplici attrezzature, non possa essere reintegrata. Inoltre, dovranno essere effettuate tutte i parte delle seguenti operazioni (a seconda del tipo di arma):
asportazione del disconnettitore per la raffica o tranciamento di parte dello stesso;
assenza dei fori passanti dei disconnettitori o chiusura degli stessi mediante saldatura;
fresatura del dente di arresto della raffica sul cane;
alberino del selettore privo della fresatura o del risalto che permette una maggior corsa del grilletto per il tiro a raffica.

b) Tromboncino lanciagranate.
Dovrà essere tornito e portato al diametro di 20 mm. In alternativa potrà essere sostituito da uno spegnifiamma e/o compensatore.

c) Alzo per il lancio granate.
Dovrà essere asportato.

d) Caricatore.
Dovrà contenere al massimo 5 cartucce per costruzione. Non saranno ammessi perni passanti, piastrine saldate od altro, per limitare il numero dei colpi.

e) Calcio pieghevole.
Non sarà consentito. Potrà eventualmente essere bloccato in maniera permanente ed irreversibile, tale che impiegando semplici attrezzature non sia ripristinabile la funzionalità. Non sarà ammesso il bloccaggio con una semplice vite.

Per l’intervento di “disattivazione” di cui al punto 2), sentita la Commissione consultiva centrale armi, si conferma la validità delle prescrizioni e dei criteri tecnici stabiliti con la circolare 50.106/10 C.N/D-76 del 21 aprile 1977 e che qui si ripetono.

L’arma portatile da guerra o tipo guerra (a colpo singolo o a raffica) può essere considerata disattivata in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d’arte e tutte insieme nello stesso esemplare le seguenti operazioni:

a) otturazione della canna con tondino d’acciaio di lunghezza e diametro adeguato al calibro dell’arma, introdotto “a forzare” nella canna e reso solidale alla canna stessa mediante riporto di saldatura in culatta e in volata.
Quale procedimento alternativo, l’otturazione della canna può essere effettuata (eccettuate le rivoltelle) ostruendo con ottone fuso la camera di cartuccia a partire dal vivo di culatta della canna fino a 2-3 cm avanti all’inizio della rigatura (in modo da ostruire con l’ottone anche i primi 2-3 cm della parte rigata della canna);

b) inamovibilità della canna rispetto al castello (o culatta) mediante saldatura, oppure a mezzo di traversino (passante) d’acciaio temperato, di adeguato spessore, saldato alle estremità o con altro sistema che assicuri la impossibilità di sostituzione della canna demilitarizzata (ad es. per la mitragliatrice Mg42/59, saldando al castello il contorno della piastra estrazione canna);

c) troncamento della punta del percussore per mm 5 ed effettuazione (ove possibile) di un riporto di saldature sulla faccia anteriore dell’otturatore in modo da riempire l’alloggiamento per il fondello cartuccia;

d) immobilizzazione, a mezzo saldatura, dei treppiedi o affusti per mitragliatrice, dei congegni di elevazione e di direzione.

Le predette operazioni devono rendere l’arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la riutilizzazione delle parti di essa.

Per particolari tipi di armi, fermo restando che l’effettuazione delle sopraindicate operazioni è da ritenersi idonea alla loro disattivazione, potrà rivelarsi opportuno qualche ulteriore o diverso accorgimento che potrebbe consistere:

a) nel bloccaggio del pistone per recupero di gas nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione;
b) nel bloccaggio del sistema di scatto mediante colata di ottone fuso (ove possibile);
c) nel bloccaggio dell’otturatore in posizione semi aperta (moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici).
Parimenti idonee si rivelano per le armi lunghe quelle operazioni consistenti nell’uso di perni d’acciaio di conveniente spessore passanti per la canna a breve distanza dalla camera di scoppio e l’apertura di questa nella sua parte inferiore (solitamente alloggiata nella calciatura) mediante l’asportazione di un settore della larghezza di 0,5-1 cm per tutta la lunghezza. Questa operazione è da intendersi sostitutiva solo dell’otturazione della canna con tondino d’acciaio.

Ciò premesso, si fa presente che alle operazioni di demilitarizzazione o disattivazione delle armi da guerra, potranno procedere esclusivamente i titolari di licenza per la fabbricazione di armi da guerra (art.28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e gli arsenali militari. Mentre, per la disattivazione delle armi comuni potranno procedere, oltre a quelli abilitati per le armi da guerra, anche i titolari di licenza di fabbricazione o riparazione di armi comuni da sparo (art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Si aggiunge che, per i titolari delle predette licenze, sussiterà l’obbligo di annotare anche le operazioni in esame sul registro di cui all’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale dovranno riportarsi, fra l’altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Ciò stante, si informano le SS. LL. che in occasione del rilascio delle sopracitate licenze di cui agli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dovranno prescrivere ai titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’obbligo del rilascio per ciascuna arma di un certificato che attesti l’operazione di “disattivazione” o “demilitarizzazione” effettuata e che riporti la matricola originaria della stessa. Il predetto certificato dovrà comunque accompagnare, in caso di cessione, l’arma demilitarizzata o il simulacro.

Ai sensi della normativa vigente (art. 7 della legge n.110/75 e art. 1 decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.C.N/A – Gazzetta ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a “demilitarizzazione” dovrà comunque formularsi alla Commissione consultiva centrale delle armi richiesta di classificazione o catalogazione in relazione allo stato tecnico-giuridico di ciascuna arma e alle modifiche meccaniche necessarie alla demilitarizzazione.

I possessori delle armi che vengono sottoposte alle operazioni di demilitarizzazione o disattivazione, dovranno procedere, rispettivamente, alla prevista denucia di un’arma comune (art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) o alla comunicazione dell’intervenuta trasformazione dell’arma prima denunciata in un simulacro della stessa (articoli 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 58 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sarà cura delle SS. LL. informare del contenuto della presente circolare le locali “Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle categorie interessate del settore.

Si fa, comunque, presente che questa circolare sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Nel raccomandare la puntale applicazione delle disposizioni suesposte, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il ministro: Maroni

Circolare 21 luglio 1995, n. 559/C.50106.D.95

Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nella seduta n. 9/95 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata della “demilitarizzazione” e “disattivazione” delle armi da fuoco individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da questo ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell’11 luglio 1994, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994.

1. Per la “demilitarizzazione”.
1.a. L’intervento tecnico di “demilitarizzazione” potrà essere effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d’atto, che il possessore dell’arma ha informato per iscritto, dell’operazione che intende eseguire o far eseguire, la questura competente per territorio.
La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie.
1.b. L’interessato alla “demilitarizzazione”, ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l’intervento, attestante le operazioni eseguite sull’arma.
1.c. Le armi “demilitarizzate” (che otterranno l’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune, da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione. La prova subìta dovrà risultare da appositi marchi impressi sull’arma e sul caricatore, che per costruzione dovrà contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o dalla sezione che l’ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. L’arma dovrà essere presentata al banco di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.b.

Le armi “demilitarizzate” all’estero, secondo procedure conformi alle prescrizioni nazionali, ed importate in Italia saranno pure soggette a detta prova, solo qualora non portino il marchio di analoga prova già effettuata presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973, n. 993).

2. Per la “disattivazione”.
2.a. L’intervento tecnico di “disattivazione” potrà essere effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d’atto, che il possessore dell’arma ha informato per iscritto, dell’operazione che intende eseguire o far eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie. Restano esclusi da tale obbligo coloro che sono autorizzati a produrre ab origine “simulacri di armi”.
2.b. L’interessato alla “disattivazione”, ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l’intervento, attestante le operazioni eseguite sull’arma.
2.c. Le armi sottoposte a disattivazione dovranno essere private delle minuterie interne del gruppo di scatto.
Il riempimento dei vuoti interni dell’arma dovrà essere eseguito per colatura con ottone fuso o con lega di antimonio. Qualora l’arma sia caratterizzata da parti in prevalenza di materiale plastico deformabile dal contatto con il metallo fuso, l’operazione potrà eseguirsi con resine epossidiche.
2.d. L’otturazione della canna dovrà essere effettuata con un tondino di acciaio della durezza minima di 65 Hrc, introdotto a forzare, in maniera che interessi, senza soluzione di continuità, l’intera lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata e che abbia le due estremità terminanti a punta conica, con un angolo di trenta gradi.
2.e. Le saldature necessarie dovranno essere effettuate non per punti, ma per linee continue di almeno un centimetro, con elettrodi di elevata durezza compatibili con il materiale di cui è composta l’arma.
2.f. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai punti a, b, c, (pagina 25 della Gazzetta ufficiale), suggeriva come eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative tra di loro. L’intervento di cui al predetto punto b, comunque dovrà essere effettuato mediante colata di ottone fuso o con lega di antimonio.
2.g. Sarà altresì obbligatorio modificare la camera di cartuccia praticando sulla stessa uno o più tagli longitudinali (asole passanti) dal vivo di culatta all’inizio delle rigature, asportando almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia.

Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1a, 1b, 2a, 2b, costituiranno oggetto di inserimento, a cura delle SS.LL., nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni tecnico-giuridiche di ogni singola arma (ad es. inserimento delle voci “arma demilitarizzata” o “arma disattivata”), secondo le procedure che l’ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia è incaricato a predisporre e diffondere.

Al fine di consentire il monitoraggio della reale portata del fenomeno “demilitarizzazione” e “disattivazione” riferito in particolare al periodo 1977-1994, si invitano le SS.LL. a voler predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale – Divisione armi ed esplosivi), presso collezionisti, detentori, produttori, importatori e commercianti che abbiano già segnalato o possano segnalare gli estremi quantitativi e qualitativi delle armi delle specie in questione.
Al riguardo si precisa che le armi demilitarizzate o disattivate prima dell’ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10 C.N./D-76 del 21 aprile 1977.
Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni in cui armi possedute legittimamente evidenzino modifiche tecniche non pienamente rispondenti alle specifiche antecedenti o successive al 1994, sarà cura delle SS. LL. informare gli interessati che potranno, entro il 30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle operazioni tecniche necessarie a conseguire l’effettiva demilitarizzazione o disattivazione.
Sarà cura delle SS. LL. informare del contenuto della presente circolare le locali “Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” in modo da consentire a queste ultime, di comunicare quanto sopra nelle forme ritenute più opportune, alle associazioni delle categorie del settore.
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. il ministro: Masone