Il mistero delle A8 può risultare esplosivo

Anche per le armi della categoria A8 si parla di retroattività. Con problemi "interpretativi" potenzialmente esplosivi Tra i contenuti più oscuri della direttiva 2017/853 e del decreto legislativo 104/2018 di recepimento, c’è la questione delle armi che ricadono nella nuova categoria europea A8. Per tali armi, diversamente dalle A6 e A7, non è stata stabilita una detenibilità “condizionata”, ma è stato stabilito che non potranno essere più detenute, salve isolate eccezioni con specifica licenza di collezione. Ovviamente questo non riguarda chi già le deteneva da tempo, che potrà continuare a detenerle come prima (ma non potrà venderle). Il problema, però, si pone per il fatto che il decreto di recepimento ha stabilito che il “confine” tra detenibilità e non detenibilità è che l’acquisto dell’arma sia avvenuto prima o dopo il 13 giugno 2017, data di entrata in vigore della direttiva (e non del relativo recepimento, che sarà il 14 settembre). Quindi, gli appassionati che abbiano acquistato un’arma A8 dopo il 13 giugno dell'anno scorso, saranno costretti a rottamarla o a versarla a un museo o a un possessore di licenza ex articolo 28 Tulps (costruzione armi da guerra). E hanno tempo fino al 31 dicembre per farlo. Il problema fondamentale è che dal momento che la categoria A8 è nuova, in realtà non si sa quali armi vi rientrino oppure no. La direttiva specifica che le armi A8 sono “Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi”.
L'unica interpretazione logica è che si tratti comunque di “armi lunghe” (quindi fucili o carabine con canna lunga più di 300 mm e lunghezza totale superiore a 600 mm), anche se l'ambiguità della formulazione del passaggio tra parentesi “armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate” (senza più la parola "lunghe") potrebbe (il condizionale è d’obbligo) spingere qualche solerte burocrate a includere tutte quelle armi classificate come pistola, che però presentano le caratteristiche tipiche di una carabina (come i vari Ar15 con canna di lunghezza inferiore a 300 mm). Interpretazione che è ovviamente da respingere decisamente. Il punto fondamentale è che in questo momento è impossibile sapere se la propria arma ricada sotto la definizione di “A8”, perché a questo punto è logico presumere che sia il Banco di prova a dover stabilire se dare una interpretazione più “estensiva” al concetto oppure più “restrittiva”. Anche nel caso in cui, però, si decidesse di includere solo le armi effettivamente “lunghe” nel concetto di A8, resta il fatto che occorrerà esaminare un buon numero di esse, per capire se la rimozione o il ripiegamento del calcio abbassino la lunghezza totale al di sotto dei fatidici 60 cm. Un dato, tra l’altro, che ben raramente si incontra nelle schede tecniche che i produttori predispongono per tali armi. Il tutto, attenzione, dovrà tra l’altro essere svolto in tempi a dir poco rapidi, per consentire a chi ne abbia acquistata una dopo il 13 giugno 2017 di disfarsene entro il 31 dicembre 2018 o, in alternativa, di avviare la procedura per la concessione della speciale licenza di collezione prevista dall’articolo 12 del decreto (che si rilascia, però, solo in casi "eccezionali e debitamente motivati", con onerosi adempimenti anti-intrusione).
La situazione potrebbe essere potenzialmente esplosiva, sicuramente però presenta elevati profili di antigiuridicità. Tra l’altro, nel momento in cui un detentore di tali armi, acquistate dopo il 13 giugno 2017, fosse costretto a rottamarle, a nostro avviso insorgerebbe un diritto costituzionale ad avere un equo indennizzo dallo Stato, visto che si parla, in pratica, di una vera e propria espropriazione. Come se non bastasse la confusione, occorre anche considerare che a questo punto è possibile che i vari Paesi Ue, in funzione dell'interpretazione rigoristica o estensiva del concetto di A8, considerino determinate armi come vietate e altri invece no. Insomma, un gran bel vespaio…