Il giudice: legale acquistare a San Marino

La sezione unica penale del tribunale di Pescara si è pronunciata sull’acquisto di armi nella Repubblica del Titano

Lo scorso 7 aprile, la sezione unica penale del tribunale di Pescara ha emesso un’ordinanza (n. 3036/2009) di dissequestro nei confronti di un appassionato d’armi che aveva acquistato una pistola Sti Spartan. Pochi giorni dopo che aveva effettuato la regolare denuncia, i carabinieri si sono recati in casa dell’appassionato e hanno sequestrato l’arma, accusando il malcapitato di aver violato la legge 895/67 sull’importazione di armi. La corte ha correttamente dissequestrato le armi, argomentando che “Ai sensi dell’art. 51 della legge n. 1320 del 6 giugno 1939, denominata Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, a eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato. In ragione di detta convenzione anche le armi possono liberamente circolare tra i due Stati, con conseguente inapplicabilità dell’art.1 della legge 895/67 all’ipotesi di importazione di armi dalla Repubblica di San Marino, dovendosi sotto questo profilo ritenere che nel caso in esame non vi sia stata di fatto alcuna attività di importazione. In tal senso è la sentenza 10 dicembre 1991 del Tribunale di Rimini prodotta dalla difesa, condivisa dal presente collegio, la quale a conforto della propria decisione richiama altresì l’art. 56 del medesimo trattato che deroga alle norme in materia di porto di arma per i cittadini sanmarinesi”. Questa sentenza pone un altro punto fermo sulla pretesa del nostro ministero degli Interni di considerare “importazione” l’acquisto di armi a San Marino.