Il ddl Rossi-D’Ascola nel dettaglio

Eccovi il testo integrale, che Armi e Tiro ha ottenuto in anteprima assoluta, del ddl proposto lo scorso 27 gennaio dai senatori Luciano Rossi e Nico D’Ascola, con le prime analisi sui singoli articoli

Eccovi il testo integrale, che Armi e Tiro ha ottenuto in anteprima assoluta, del ddl proposto lo scorso 27 gennaio dai senatori Luciano Rossi e Nico D’Ascola.

Dalla lettura del testo ufficiale, si possono già fare alcune importanti considerazioni, fermo restando che l’approfondimento lo potrete leggere su Armi e Tiro di marzo.

1.       Modifiche al Tulps: la proposta di dare al prefetto la possibilità di richiedere un nuovo certificato di idoneità psicofisica entro 30 giorni è importante, in quanto consente al prefetto di avere uno strumento in più per assicurare la pubblica incolumità, senza necessariamente dar luogo all’automatismo del ritiro cautelativo delle armi. Anche la decisione di limitare la durata delle autorizzazioni in materia di armi dopo i 70 anni (3 anni anziché 6, 2 dopo gli ottant’anni) può essere un buon compromesso rispetto alle recenti richieste di portare tutti i porti d’arma indiscriminatamente a 3 anni di validità. In effetti, è un po’ quello che già succede con la patente di guida.

2.       Per quanto riguarda il Porto di fucile per Tiro a volo, si propone di trasformarlo (finalmente) in un porto d’armi “per l’esercizio dell’attività sportiva” in senso più ampio, tenendo quindi conto della realtà di questi ultimi anni. Molto positiva la decisione di specificare con chiarezza cosa consenta di fare questa autorizzazione, cioè trasportare tutte le armi comuni (intendendosi con ciò comuni propriamente dette, sportive, antiche eccetera) da casa al campo di tiro e portarle sul campo di tiro. Decisamente criticabile, invece, la decisione di prevedere un obbligo di frequenza per i titolari di tale tipo di porto (seppur una volta all’anno), specialmente considerando che il primo firmatario è il presidente di una Federazione del tiro del Coni.

3.       Per la legge 110/75, importanti novità: innanzi tutto, viene prevista una specifica sanzione (pesante) per chi modifica un’arma in modo da farla sparare a raffica; per quanto riguarda la licenza di collezione, si supera (finalmente) il limite di un esemplare per modello (che non ha più senso dopo la “morte” del catalogo e contraddice il significato stesso di “collezione”) e si introduce la possibilità di stabilire una precisa procedura per consentire l’impiego nel tiro. La procedura appare farraginosa, ma è comunque un passo in avanti rispetto alla discrezionalità delle questure (che nella maggior parte dei casi sono concordi nell’affermare, oggi, che non si può).

4.       Per la questione delle armi sportive, si specifica che le B7 debbano essere sportive di per sé, quindi senza alcuna procedura di valutazione da parte del Banco di prova.

5.       Si prevede, infine, l’emanazione di un nuovo decreto per stabilire i requisiti psicofisici e le modalità di accertamento da parte dei professionisti