Collezione armi: il Ministero ci ripensa

Il Ministero cambia idea e annulla le precedenti dichiarazioni con una nuova circolare

La gioia è stata di breve durata: dopo aver risposto, infatti, al quesito posto dal nostro legale in relazione alla licenza di collezione per armi comuni, specificando che non erano necessarie le marche da bollo per l'inserimento di armi, il Ministero cambia idea e annulla le precedenti dichiarazioni con una nuova circolare, pubblicata il 13 febbraio. Prendiamo, naturalmente, atto e pubblichiamo il testo integrale della nuova circolare, un po' sconcertati dalla confusione che, evidentemente, regna nel palazzo. Tra l'altro, si fa riferimento a un procedimento amministrativo di verifica dell'ammissibilità dell'iscrizione dell'arma in collezione che, seppur praticato da alcune questure, non è supportato da alcuna previsione legislativa. È il titolare della licenza di collezione a essere responsabile di ciò che vi inserisce e, nel caso di abusi, l'ordinamento giuridico italiano consente alle questure il ritiro della licenza medesima. Vi faremo sapere.

 

Ministero dell'Interno Dipartimento della pubblica sicurezza Ufficio per l'amministrazione generale 557/PAS.755-10171(3)

Roma, 13 febbraio 2006

Alle questure di Terni-Trento-Cuneo

Ai questori della Repubblica Loro sedi

Le questure in indirizzo hanno rivolto a quest'ufficio quesiti inerenti la licenza di collezione di armi comuni da sparo. Al riguardo si sottolinea che tali provvedimenti, previsti dall'art. 10, 8° comma, della legge 18 aprile 1975, n°110, in relazione all'art. 47 del regolamento del Tulps, a seguito della modifica introdotta dal Dpr 311/2001, hanno carattere permanente. Ne consegue che le licenze in parola non sono più soggette a rinnovo annuale. A differenza delle licenze per collezione disciplinate dal Dm 14 aprile 1982 (armi antiche, artistiche e rare di importanza storica), il cui carattere permanente era già stato previsto dall'articolo 11 del citato decreto, per le quali l'obbligo di comunicazione delle variazioni sussiste solo quando si tratti di variazioni sostanziali (fermo restando, ben inteso, l'obbligo di denuncia di ciascuna arma detenuta, come prescrive l'art. 7, comma 5, del suddetto decreto), per le collezioni di armi comuni da sparo ogni variazione deve formare oggetto di preventiva comunicazione al questore, il quale potrà apportare, alla licenza stessa, oltre alle variazioni approvate, le eventuali prescrizioni del caso, a norma dell'art. 9 Tulps. Si precisa in proposito che l'intenzione di aggiungere un nuovo pezzo alla propria collezione di armi comuni da sparo, come detto, deve essere preventivamente comunicata al questore, affinché possa verificare l'ammissibilità dell'iscrizione (che si tratti, cioé, di armi comuni da sparo, che non siano già presenti nella raccolta esemplari aventi lo stesso numero di iscrizione al catalogo nazionale, salvo documentate differenze rilevanti ai fini collezionistici, secondo le indicazioni già impartite al riguardo) ed affinché possa valutare, alla luce delle successive variazioni, l'idoneità delle prescrizioni impartite per la custodia. Entrambe le verifiche e valutazioni paiono comportare un concreto esercizio della potestà provvedimentale delle SS.LL.; conseguentemente il regime fiscale non può che essere quello previsto dal Dm 20.8.1992, recante "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo", in forza del quale sono soggetti al pagamento di tale imposta (nella misura attuale di euro 14,62) sia l'istanza indirizzata alla pubblica amministrazione che il successivo atto adottatoa dall'autorità di ps sia in occasione del primo rilascio del titolo, che delle successive variazioni. Poiché nel caso di variazione "in detrazione", ossia per la cancellazione delle armi della raccolta, il momento valutativo appare attenuato, soprattutto con riferimento alle fattispecie sopra ricordate, questo Dipartimento ha interessato la competente agenzia delle entrate per verificare se l'imposta sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioni. Resta inteso che, nelle more, le SS.LL. continueranno a esigere l'imposta di bollo anche per le variazioni in detrazione.

Il direttore l'ufficio per l'amministrazione generale (Cazzella)