Fratelli d’Italia (e la Lega) hanno pronto il ddl

Sull’onda (come al solito) dell’emozione per l’ennesimo caso di un cittadino costretto a sparare dopo essere stato “visitato” a casa da malintenzionati, Fratelli d’Italia propone la modifica dell’art. 52 cp. Ma anche la Lega ha un proprio ddl, depositato a febbraio

Come era prevedibile, l’onda emozionale suscitata dall’ennesimo caso di persona costretta a sparare perché “visitata” in casa da malintenzionati sta provocando una ridda di iniziative politiche, tra cui una proposta di legge sulla legittima difesa avanzata da Fratelli D’Italia. La proposta intende modificare l’articolo 52 del codice penale in due punti: nel primo, aggiungendo all’applicabilità della legittima difesa nell’abitazione o in “ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale” anche le loro “immediate adiacenze, sempreché l’offesa ingiusta risulti in atto”; nel secondo, La proposta avanzata da Fdi è quella di circostanziare e rafforzare la presunzione assoluta di tale proporzionalità nei casi in cui il pericolo di aggressione a persone o beni avvenga da parte di chi si introduce illegalmente nelle ore notturne o, anche nelle ore diurne, se l’aggressione sia tale da provocare uno stato di particolare paura o agitazione nella persona offesa.

Corre l’obbligo di ricordare che anche la Lega Nord, lo scorso febbraio, aveva a sua volta presentato un progetto di legge di modifica della legittima difesa, che si proponeva di aggiungere all’articolo 52 del codice penale il seguente comma: “Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

 

Per parte nostra, così come critichiamo le proposte politiche di limitazioni del Porto d’armi all’indomani di fatti di cronaca, anche in questo caso ricordiamo che non può e non deve essere la spinta emozionale a guidare le scelte politiche in una materia così delicata.

 

L’art. 52 del codice penale (così, giusto per ricordarlo…)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.