Spray, dissuasori, pugni di ferro: cosa è lecito usare?

La proposta del mercato quanto a difesa personale è piuttosto articolata. Tra gli strumenti di libera vendita e detenzione quali spray o dissuasori, per esempio, cerchiamo di fare chiarezza sulle modalità di utilizzo consentite A una domanda di un amico non ho saputo dare una risposta precisa ed esauriente. Questo mio amico ha acquistato regolarmente in una armeria un pugno di ferro, una bomboletta spray al capsicum e una pistola dissuasore elettrico. Il pugno di ferro e il dissuasore elettrico sono detenuti in cassetti di casa mentre la bomboletta spray su un comodino del salotto. Domanda: è legale, corretto e si può fare? In caso di aggressione e pericolo si possono usare?

Mauro Cattaneo – email


Per quanto riguarda lo spray antiaggressione, il decreto 12 maggio 2011 n.10, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2011 n°157, ne consente la libera vendita e anche il porto al di fuori della propria abitazione in quanto la legge esclude per tale strumento l’attitudine all’offesa alla persona, a patto che la bomboletta non abbia capacità superiore a 20 ml, che il principio attivo urticante sia oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento e che la portata utile non sia superiore ai 3 metri, risultato quest’ultimo che viene raggiunto generalmente prevedendo una erogazione a diffusione (nuvoletta…) anziché con getto balistico. La vendita è ammessa ai maggiori di 16 anni. Da un punto di vista pratico, se possiamo dare un consiglio, si tratta di un oggetto che esplica il massimo della sua efficacia (e della sua ragion d’essere) per l’autodifesa in ambienti aperti (cioè per la strada), mentre se spruzzato in ambienti chiusi non sufficientemente ampi (quindi una normale camera o un salotto di casa) c’è la seria possibilità che contamini sia l’aggressore, sia l’aggredito. Il nostro consiglio, quindi, è quello di non impiegarlo per l’autodifesa dentro le quattro mura di casa, quanto piuttosto fuori casa.
Per quanto riguarda il “pugno di ferro” (o tirapugni, o noccoliera), e lo storditore elettrico, c’è molta confusione al riguardo, in quanto la maggior parte degli operatori di ps o non sa minimamente come considerare tali oggetti, oppure si va per le spicce considerandoli armi proprie a tutti gli effetti (come una pistola o una baionetta) e, quindi, presumendo che occorra il porto d’armi per l’acquisto e sia necessaria la denuncia. La realtà è un po’ diversa, vediamo di riassumerla brevemente.
La norma di riferimento è l’articolo 4 della legge 110/75, che proibisce il porto al di fuori della propria abitazione, salve le deroghe previste dall’articolo 42 del Tulps (porto d’armi), per “armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”. Da questa dicitura, molti (troppi…) operatori di ps sbrigativamente deducono che le noccoliere e gli storditori elettrici siano armi punto e basta.
In realtà, è abbastanza chiaro che siano qualcosa di diverso, visto che l’articolo 4 in questione cita tali oggetti esplicitamente dopo aver elencato le armi vere e proprie. Quindi, se dice “armi…” seguito da una virgola, è evidente che tutto ciò che viene elencato dopo è qualcosa di differente rispetto alle armi. Prima ancora che alla logica, è un concetto che appartiene alla grammatica della lingua italiana. E poi, se le noccoliere eccetera fossero armi, la loro definizione sarebbe ricompresa nell’articolo 30 del Tulps, che fornisce appunto una definizione giuridica di “arma” ai fini dell’acquisto, del porto e dell’obbligo di denuncia. Ma dunque, se non sono armi, che cosa sono?
La risposta ce la fornisce l’articolo 585 del codice penale, che precisa: “agli effetti della legge penale per armi si intendono: 1. Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2. Tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo”. Con “agli effetti della legge penale” si intende che un delitto commesso con uno di tali oggetti si intende effettuato “a mano armata”, consentendo di applicare l’aggravante del caso. Gli strumenti atti a offendere di cui è proibito il porto in modo assoluto sono appunto quelli descritti dall’articolo 4 della legge 110/75 dopo le “armi”, mentre ovviamente gli strumenti atti a offendere di cui è proibito il porto senza giustificato motivo sono quelli del comma successivo del medesimo articolo, cioè strumenti da punta e da taglio (coltelli) eccetera. Quindi, per sintetizzare: lo spray è di libera vendita e detenzione, non richiede il porto d’armi per l’acquisto né la denuncia e può essere portato fuori di casa, a patto che sia a base di oleoresin capsicum e non abbia una capacità della bomboletta superiore ai 20 ml; la noccoliera e lo storditore elettrico sono di libera vendita e detenzione, non richiedono il porto d’armi per l’acquisto né la denuncia, ma non possono essere portati fuori di casa per nessun motivo, neanche se si dispone (per esempio) del porto di pistola per difesa personale.

Ruggero Pettinelli