Clamoroso dietro front sulla licenza dei 1.500 colpi

Il ministero dell’Interno tira le redini sulla concessione della famosa licenza prefettizia per la detenzione di munizioni per pistola in quantità superiore rispetto ai 200 colpi previsti dal Tulps

Il ministero dell’Interno tira le redini sulla concessione della famosa licenza prefettizia per la detenzione di munizioni per pistola in quantità superiore rispetto ai 200 colpi previsti dal Tulps. Come dire: con una mano si dà, con l’altra si toglie. La circolare emanata lo scorso 6 novembre, infatti, precisa che non basta essere direttore di tiro Uits per ottenere la licenza in questione, ma si debba avere la qualifica di istruttore di tiro. Più importante, però, è la seconda parte, che statuisce come non sia sufficiente avere la tessera federale da agonista per ottenere la licenza per la detenzione di 1.500 colpi, ma si debba dimostrare la partecipazione “a competizioni di livello nazionale o internazionale nell’anno precedente”. Come a dire: se non hai fatto almeno un anno di gare “a secco” di munizioni, non sei nessuno. E almeno di livello nazionale, mi raccomando! È un po’ come dare la patente solo a chi fa la formula 1. La prossima circolare, a questo punto, obbligherà ad arrivare almeno tra i primi tre classificati, altrimenti inutile perdere tempo…

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.13772-10171(1)

Roma, 6 novembre 2007

OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. Tulps – Requisiti personali.

ALLE PREFETTURE – U.T.G. LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

La Questura di Ferrara ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg. Esec. Tulps. In particolare, si chiede di sapere se tale licenza possa essere rilasciata a favore di qualsiasi persona autorizzata, con licenza comunale (assoggettata al regime di “Dichiarazione di Inizio Attività”) a svolgere l’attività di Direttore o Istruttore di Tiro, oppure se tale possibilità debba essere riservata ad una più ristretta categoria di soggetti. Al riguardo, quest’Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere

rilasciata esclusivamente a favore di “Istruttori di Tiro” abilitati dall’Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro.

Il solo Direttore di Tiro, infatti, ha come propria funzione quella di assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza sulla linea di tiro, non rientrando tra i suoi compiti quello di impartire nozioni pratiche circa l’impiego delle armi da fuoco e, men che meno, ha la necessità di utilizzare quantitativi di munizioni superiori a quelli normalmente detenibili. Per quanto riguarda, inoltre, la categoria dei tiratori sportivi che svolgono attività agonistica, a favore dei quali è stata prevista la possibilità di rilasciare le licenze di deposito munizioni in questione, si ritiene che, per costoro, non possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della concessione del titolo, la sola esibizione del tesserino federale che ne attesti la qualifica di agonista. Tale documento, infatti, non prova che la persona partecipi effettivamente a competizioni sportive di livello tale da richiedere una particolare costanza ed intensità degli allenamenti, adeguati a giustificare la detenzione di 1500 munizioni. Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui trattasi, l’interessato esibisca, oltre all’attestazione rilasciata dalla Federazione

sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore agonista per l’anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca che lo stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o

internazionale nell’anno precedente.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)